Cos'è
Con la legge n. 122 del 30/07/2010 (G.U. 30/07/2010 Supplemento Ordinario n. 174) di conversione del DL 78/2010 è stata introdotta la SCIA a sostituzione della precedente DIAP (di cui alla LR 8/2007).
La legge n. 122/2010 ha infatti modificato l’art. 19 della L. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, stabilendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali) sia sostituito da una segnalazione da parte dell’interessato.
La Segnalazione di inizio di attività (i cui moduli in Regione Lombardia sono stati approvati con Decreto del Direttore Generale n. 2481 del 18/3/2011, pertanto da utilizzare in sostituzione dei precedenti moduli DIAP) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.
La SCIA è una Segnalazione certificata d'inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
La presentazione della SCIA completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività. La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica significativa, della sospensione, della ripresa o della cessazione della relativa attività economica.
L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse