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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Cos'è

Con la legge n. 122 del 30/07/2010 (G.U. 30/07/2010 Supplemento Ordinario n. 174) di conversione del DL 78/2010 è stata introdotta la SCIA a sostituzione della precedente DIAP (di cui alla LR 8/2007).

La legge n. 122/2010 ha infatti modificato l’art. 19 della L. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, stabilendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali) sia sostituito da una segnalazione da parte dell’interessato.

La Segnalazione di inizio di attività (i cui moduli in Regione Lombardia sono stati approvati con Decreto del Direttore Generale n. 2481 del 18/3/2011, pertanto da utilizzare in sostituzione dei precedenti moduli DIAP) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari  per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

SCIA La SCIA è una Segnalazione certificata d'inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

La presentazione della SCIA completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività. La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica significativa, della sospensione, della ripresa o della cessazione della relativa attività economica.

L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse

Come dev'essere presentata

La SCIA è in sostanza un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale, ora costituita da:

 

Nel caso di inizio attività oppure di modifica in generale di dati riferiti all'impresa, la SCIA deve essere presentata contestualmente a ComUnica tramite la CCIAA, attraverso il front office dedicato all'invio di pratiche di Comunicazione Unica denominato Starweb (vedasi al riguardo questo link).
 


Quando deve essere presentata:
Applicazione della SCIA alle attività commerciali

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

  • apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 114/98;
  • avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
  • avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
  • avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  • avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
  • apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’articolo 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili);
  • avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell’ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività commerciali:

  • avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;
  • avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
  • avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
  • avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all’art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del d.lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.

Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2010 n. 3637/C che chiarisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

La predetta Circolare conferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:

  • avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
  • trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell’ambito della programmazione;
  • trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell’ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell’ambito della stessa zona.

Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili, a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi

 


Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

  • avvio di attività alberghiera;
  • avvio di attività ricettive all’aria aperta;
  • avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art. 24 della l.r. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57 della l.r. citata.

Si segnala, infine, che l’avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 82 della l.r. 15/2007.

Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.

Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio

In materia edilizia, l’Amministrazione regionale si è già espressa con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre 2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio e Urbanistica.

In particolare, la Scia si applica alle seguenti attività del settore edilizio:

  • Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui all’art. 6 comma 2, lett. a), d.p.r. 380/2001;
  • Interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001


Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura

E’ soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento

  • avvio di attività agrituristica (ex DAA);
  • avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

 



Quando non deve essere presentata:

Non sono tenuti a presentare la SCIA:

  • i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo d'esempio, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili. E'assimilabile anche il negozio di non alimentari che non abbia più di 3 addetti e non produca emissioni in atmosfera, scarichi idrici produttivi, rifiuti speciali pericolosi, non produca rumori con condizionatori e altro del genere.

  • Depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio,
  • depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili;
  • Uffici pubblici e studi professionali;
  • Scuole senza laboratori annessi,
  • ospedali ed istituzioni sanitarie e socio assistenziali (hanno uan propria modalità autorizzativa che non dipende dal Comune).


Versamento Diritti ASL 

Le SCIA riguardanti le attività alimentari sono da inviare a cura dello Sportello Unico ad ASL e quindi per tutte è necessario procedere al versamento dei diritti sanitari.


Versamento Diritti ARPA  

Per alcune tipolgie di attività le SCIA sono da inviare a cura dello Sportello Unico anche ad ARPA.

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