LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.P.R. 160/2010
Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale:
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identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica.
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ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all’inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3).
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individua nel portale “Impresainungiorno” la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E’ pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2).
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Introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d’asseverazione.
Il Regolamento apre, dunque, all’onnicompransività doli’ambito di competenza dal SUAP.
Tale assunto dovrà necessariamente guidare la scelte organizzative di Comuni, Camere di Commercio ad Enti terzi.
I COMUNI ED IL NUOVO REGOLAMENTO: TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’articolo 4 del Regolamento individua tempi e modalità per l’adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative, di seguito riportate: ·
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l’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione. Nelle more dell’individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto dal segretario comunale (art. 4 comma 4).
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i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5).
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salva diversa disposizione e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico er l’edilizia produttiva (art. 4 comma 6).
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le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato tecnico al Regolamento (art. 2 comma 2).
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entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento i Comuni attestano, secondo le modalità reviste dall’art. 4 comma 2 dell’alle ato tecnico al Re pigmento di cui all’art. 12 comma 5, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, lett. A (Suap quale unico punto di accesso) e lett. A-bis (collegamento con il Registro delle Imprese) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica delle “pratiche”), al Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell’elenco dei Suap sul Portale (art. 4 comma 10). Per i dettagli su tali requisiti tecnici minimi si veda la sezione accreditamento SUAP su impresainungiorno.gov.it.
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l’elenco otrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti di cui all’art. 38 comma 3, lett. A) e a-bis) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (art. 4 comma 10). nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, il Comune non abbia istituito il SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in assenza di rovvedimenti espressi alla Camera di Commercio competente (art. 4 comma 11) con le modalità previste dall’allegato tecnico al Regolamento, che attraverso il Portale provvederà alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione delle informazioni, l’attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4 comma 12).

