Per le attività già avviate, nel solo caso di variazioni l’impresa è tenuta, entro il 1° ottobre, è obbligatorio comunicare i prezzi massimi praticati relativamente alle attività svolte validi per l’anno successivo così come previsto dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 157.
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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 14:15.15