Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Parafarmacie

Parafarmacie

La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):

  • farmaci da banco
  • integratori alimentari
  • prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)
  • prodotti cosmetici
  • articoli sanitari e per l’alimentazione
  • prodotti per l'infanzia e per l'igiene.

Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita. I farmaci devono essere posti in uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione degli stessi.

Ogni esercizio deve avere un codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale, ai sensi del Decreto ministeriale 15/07/2004, art. 3. Le modalità e i tempi della procedura per ottenere il codice sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute.

L’avvio della vendita è pertanto soggetto all’acquisizione preventiva del codice identificativo univoco.

La comunicazione per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione può essere presentata:

  • contestualmente alla pratica di avvio dell’attività di commercio (esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita)
  • direttamente se inserita in attività già avviate.

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione al Ministero della Salute, alla Regione e all'autorità sanitaria competente.

Requisiti soggettivi

La vendita all'interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5).

Requisiti oggettivi

Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):

  • avere una superficie idonea e funzionale al servizio
  • essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale tramite parete o vetrata
  • risultare inaccessibile quando il farmacista è assente
  • essere dotato di apposito registratore fiscale, installazioni e attrezzature idonee per garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco, di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. 

Per i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che gli esercizi commerciali devono possedere per la vendita di ciascun tipo di medicinale, consultare:

Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 108.

Approfondimenti

Elenco farmaci vendibili

L'elenco dei farmaci vendibili (Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c) è pubblicato all'Allegato A del Decreto ministeriale 15/11/2012.

Vendita di medicinali online

In Italia è vietato vendere farmaci online. È consentita la vendita online esclusivamente dei medicinali senza prescrizione medica, previa autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 112-quater rilasciata dall’ATS territorialmente competente, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/08/2015, n. 10/3993.

Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione e l'ottenimento del logo identificativo nazionale dal Ministero della Salute si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Lavoro Imprese
Io sono: Imprenditore

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 14:15.15